Vito Lunetto
Vito Lunetto

La Commissione Disciplinare Nazionale visto l´atto di deferimento, nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore e della SSD Marsala 1912, il primo quale Presidente della suddetta Società all´epoca dei fatti, onde rispondere della violazione di cui all´art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all´art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F., ed in riferimento a quanto previsto dall´art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per non avere ottemperato all´obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D. del 2.8.2011, che rigettava l´appello proposto dalla SSD Marsala 1912 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici n. 186 del 2.5.2011, che statuiva la condanna al pagamento della somma di Euro 4.000,00 da parte della SSD Marsala 1912 in favore del calciatore Lunetto Vito ( oggi al Monreale) , la seconda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell´art. 4, comma 1 del C.G.S.; letti gli atti e documenti a sostegno del suddetto deferimento;
sentito alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l´irrogazione dell´inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore, nonché la sanzione di  un punto  di penalizzazione, oltre all´ammenda di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la SSD Marsala 1912.