Lega Pro, Akragas deferita
L’Akragas città dei Templi, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., è stata deferita dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, a seguito di alcune inadempienze derivanti dalla violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di €350.000,00, e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di €350.000,00 sopra indicata.
Come si legge dal comunicato il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
– sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.;
– sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1,
del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione a
l campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svo
lgimento degli stessi;
la Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., dal sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I),lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver de
positato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di €350.000,00. con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva.
Insieme all’Akragas deferite anche Messina, Avellino, Maceratese, Lucchese e Casertana.
Di seguito il documento ufficiale della FIGC















