Con ricorso ritualmente proposto la società MARGHERITESE 2018 ASD chiede la perdita della gara per la società TERRASINI MUNDI in quanto la stessa non avrebbe fatto partecipare alla gara n.2 calciatori under nati rispettivamente dal 1.1.2005 e dal 1.1.2006 così come disciplinato dal C.U. n.1 del 4.7.2025;
Considerato che quanto disposto nel C.U. n.1 deve trovare applicazione per tutta la durata della gara; Esaminati gli atti ufficiali dagli stessi si evince che la società TERRASINI MUNDI ha iniziato la gara con ben 4 calciatori nati dal 1.1.2005 ed ha fatto partecipare alla gara un calciatore nato dal 1.1.2006 solamente al 35º del 2º tempo;
-di accogliere il ricorso della società MARGHERITESE 2018 ASD restituendo alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.;
-di infliggere alla società TERRASINI MUNDI la perdita della gara per 0-3;
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Atletico Partinico 7
Gemini Calcio 7
Mazara 1946 7
Margheritese 7
FC Alcamo 1928 6
Sport Palermo 6
Fulgatore 6
Aragona 5
Oratorio S. Ciro e Giorgio 4
Salemi Polisportiva 4
Casteltermini 3
Camporeale Calcio 2018 3
Valderice Calcio 2013 1
Aspra 1
Città di Casteldaccia 0
Terrasini Mundi -1














