In merito alla gara del 22/ 2/2026: LICATA CALCIO – CITTA DI SAN VITO LO CAPO 0-0 e sospesa al 45′ del p.t.; con Ricorsi del Città di San Vito Lo Capo e del Licata Calcio; Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.404 del 24.02.2026:
-esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
-rilevato che l’arbitro disponeva la sospensione dell’incontro al termine del primo tempo, durante l’intervallo, a seguito di incidenti intercorsi tra tesserati delle due società; delibera:
-di riunire i ricorsi proposti dalle due società in quanto connessi;
-di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine ai fatti verificatisi durante l’intervallo della gara in epigrafe;
-di sospendere ogni decisione in merito all’omologazione della gara e ai ricorsi proposti, nelle more delle determinazioni della Procura Federale.
Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale e le comunicazioni di rito alle società interessate.














