A causa di un errore tecnico commesso dall’arbitro, la gara di campionato di Promozione Girone A, tra Casteltermini ed Alcamo, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1 – 4, dovrà ripetersi.
Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Lnd, accogliendo il ricorso presentato dalla società Casteltemini non addebitando il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art.48, comma 2, del C.G.S.; -di disporre la ripetizione della gara.
Nello specifico, nel corso della gara veniva assegnato un calcio di punizione indiretto in favore della società FC Alcamo 1928. Il calciatore incaricato dell’esecuzione calciava direttamente verso la porta avversaria ed il pallone terminava in rete e la segnatura veniva convalidata dall’arbitro.
Veniva richiesta ed ottenuta apposita integrazione al referto da parte dell’arbitro che confermava quanto lamentato dalla ricorrente La società Casteltermini proponeva rituale ricorso deducendo l’errata applicazione della Regola 13 del Regolamento del Giuoco del Calcio.














