Addetto al servizio d’ordine, dopo una rete segnata dalla Società avversaria, strattonava un A.A. e lo colpiva al volto, tentando ulteriormente di colpirlo; l’atto di violenza procurava dolore e stordimento con necessità di ricorrere ad un P.O. dove veniva refertato un trauma contusivo facciale con prognosi di tre giorni s.c.

Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;

Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF
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