Cosa era accaduto tra Folgore ed Oratorio Marineo in una gara di Eccellenza Girone A?
“Per colpa di un petardo, a gioco fermo, al 2º minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete della società Folgore, i tifosi della stessa hanno acceso un fumogeno e, successivamente, lanciato un petardo dietro la porta, nei pressi del recinto, dove si trovava il portiere della società ospite, Marco Faraci, a circa 3/4 metri di distanza da lui.
L’esplosione, di notevole intensità, mi ha disturbato nonostante mi trovassi a 40/45 metri, stordendo il portiere che si è accasciato a terra; dopo l’intervento dei soccorsi, è stato trasportato al pronto soccorso più vicino dall’ambulanza; Successivamente, grazie alla collaborazione della società di casa, che ha prontamente annunciato il divieto di utilizzo di materiale pirotecnico, la situazione sugli spalti e in campo si è calmata, creando le condizioni necessarie per la ripresa della partita.
I giocatori della squadra ospite erano pronti al proseguo della partita, con il portiere di riserva della società ospite, Scarpulla Ruben, posizionato lungo la linea di mediana e pronto a subentrare tramite sostituzione; il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, sig. Amodeo Giusto, ha impedito tale sostituzione, dichiarando di essere in conversazione telefonica con il presidente per valutare il ritiro della squadra.
Dopo circa un minuto di colloquio, mi è stato comunicato il ritiro della squadra, nonostante io avessi precisato, sia al dirigente che al capitano, che le condizioni per proseguire la gara erano presenti.”;
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, – si legge nel comunicato del Giudice Sportivo – appare del tutto ingiustificata la decisione assunta dalla Società Oratorio San Ciro e Giorgio di non proseguire la disputa della gara per quanto accaduto al proprio calciatore che, dopo la sostituzione, ne avrebbe consentito la prosecuzione;
Va tuttavia adeguatamente sanzionato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., quanto addebitabile ai sostenitori della Società Folgore Castelvetrano che ha comportato una alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria e che va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara;
Per quanto sopra;
Visti l’art. 53, punto 2, delle N.O.I.F. e l’art. 10, comma 2, del C.G.S.;
Si delibera: Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Folgore Castelvetrano, non addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Di respingere: il ricorso proposto dalla Società Oratorio San Ciro e Giorgio, addebitando alla stessa il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva di cui all’art. 48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Oratorio San Ciro e Giorgio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 300,00 (1.ma rinuncia); Di infliggere alla Società Folgore Castelvetrano la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica;
Di infliggere alla Società Folgore Castelvetrano l’ammenda di Euro 500,00 per la “introduzione/utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere” ai sensi dell’art. 25, punto 3, del C.G.S.;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Oratorio San Ciro e Giorgio, Amodeo Giusto, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 25/03/2025.














