Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l’altro, si rileva che: Al 16′ del 2° tempo, dopo l’espulsione del calciatore Grussone Vincenzo (Città di Naro), compagni di squadra di questi circondavano l’arbitro; tra tutti il direttore di gara riconosceva i calciatori Agozzino Gaspare, Cilia Pietro, Rocca Ignazio e Lombardo Francesco, colpevoli di quanto loro ascritto a corrispondente paragrafo relativo ai provvedimenti disciplinari; A tal punto l’arbitro cercava di prendere la via degli spogliatoi notando che, attraverso i cancelli volontariamente aperti, una ventina di sostenitori della Società Città di Naro si introducevano sul terreno di gioco per poi tentare di entrare all’interno dello spogliatoio dello stesso; questi peraltro avvertiva forti capogiri, senso di nausea e conati di vomito evidentemente provocati dal violento schiaffo al volto infertogli dal calciatore Rocca Ignazio; A seguito di ciò l’arbitro, considerato che l’espulsione dei suddetti calciatori avrebbe comunque determinato per la Società Città di Naro la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara, decideva di sospenderla definitivamente; a tutela della propria incolumità lo stesso ometteva di comunicare l’espulsione dei sopra citati calciatori della Società Città di Naro e ciò anche in considerazione dall’assenza di Forza Pubblica e di qualsiasi misura d’ordine che la suddetta Società avrebbe dovuto predisporre; Condivisa la suddetta decisione e sancita la responsabilità della Società Città di Naro per quanto attiene al comportamento dei propri calciatori e sostenitori. Dato atto che tutti i provvedimenti disciplinari sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l’art. 17, comma 1, del C.G.S. Si delibera: Di infliggere alla Società Città di Naro la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 200,00.
gara del 8/12/2012 CITTA DI NARO – MILOCCA 2009
0-1; Sospesa al 16′ del 2° tempo.