pallone in campoGara del  10/11/2013 CASTELTERMINI  – SICULIANA   0-0; Sospesa al 31′ del p.t.; Reclamo Casteltermini.
“Esaminato il rapporto dell’arbitro, dallo stesso, tra l’altro, si rileva che:

Al 17′ del p.t. una persona non identificata ma riconducibile  alla Società Casteltermini, dopo essersi indebitamente introdotta sul terreno di gioco, assumeva contegno  irriguardoso nei confronti dell’arbitro;
Al 30′ del p.t., dopo un grave atto di violenza compiuto ai danni di un avversario dal calciatore Schifano Maurizio (Siculiana), peraltro espulso, un gruppo di tifosi, di parte non individuata, lanciava alcuni oggetti in campo colpendo anche un calciatore che si trovava a fianco dell’arbitro stesso; a tal punto il direttore di gara riteneva di dovere definitivamente  sospendere la gara;
Va ricordato che rientra nei poteri dell’arbitro sospendere anticipatamente la gara, o proseguirla pro-forma, in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che lo stesso ritenga pregiudizievoli per l’incolumità propria e per quella dei tesserati o tali da non consentirgli di dirigerla in piena indipendenza di giudizio;

Si ritiene tuttavia, nel caso di cui si tratta, di non potere  condividere la decisione assunta dal direttore di gara; infatti  va rilevato come questi non abbia evidenziato l’emergere di   situazioni di reale pericolo per l’incolumità propria e dei  calciatori partecipanti alla gara, stante anche la presenza delle  Forze dell’Ordine,  ed inoltre non ha adottato alcun provvedimento in proprio  potere atto a riportare l’ordine in campo;

 Non va infine sottaciuto come l’arbitro non ha evidenziato in  modo particolareggiato i fatti accaduti, descrivendoli invece  genericamente e senza alcun addebito specifico ad una o ad  entrambe le Società; Per tutto quanto sopra, Visto l’art. 17, comma 4, punto c), del C.G.S.;

 Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Casteltermini, non  addebitando alla stessa la relativa tassa;  Di annullare la gara Casteltermini – Siculiana, disponendone la ripetizione; Di infliggere alla Società Casteltermini l’ammenda di Euro 100,00 per quanto addebitabile al proprio sostenitore; Di rimettere gli atti al Presidente del C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza.