Un banale errore di valutazione, punisce il Casteltermini ad una sconfitta a tavolino. La gara era terminata in parità 0 a 0. La motivazione del Giudice Sportivo.
“Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Casteltermini, con la sostituzione, al 2′ del s.t. del calciatore n. 6, Marino Francesco Paolo (1997), con il calciatore n. 14, Raimondi Mirco (1988), non ha impiegato il calciatore “Giovane”, nato dall’1/1/1997 in poi, previsto dalla vigente normativa, relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, per le gare del campionato di Promozione, pubblicata sul C.U. n. 1 del 9/07/2015;
Pertanto
Visti l’art. 34 bis delle N.O.I.F., l’art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Casteltermini la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3″.














