Grotte, gara persa a tavolino con la Sommatinese del 18/10/15

1-5; Reclamo Sommatinese

Con reclamo ritualmente proposto la Società Sommatinese chiede l’assegnazione della perdita della gara alla Società Grotte in quanto quest’ultima avrebbe disatteso l’obbligo di impiegare, dal 9′ del s.t., almeno un calciatore “Giovane”;

Esaminati gli atti ufficiali dagli stessi si rileva che in effetti la Società Grotte, con la sostituzione, al 9′ del s.t., del calciatore n. 4, Malta Gaspare (1997), con il calciatore n. 13, Rivituso Filippo (1988),  non ha impiegato il calciatore “Giovane”, nato dall’1/1/1997 in poi, previsto dalla vigente normativa, relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, per le gare del Campionato di Seconda Categoria, pubblicata sul C.U. n. 1 del 9/07/2015;

Pertanto; Visti l’art. 34 bis delle N.O.I.F., l’art. 39, comma 1, del Regolamento della L.N.D.e l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:

Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Sommatinese, non addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di infliggere alla Società Grotte la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.