Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali è stata contestata, tra le altre, la responsabilità diretta di alcune delle società coinvolte, al fine di una quanto più rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14;
Anche la società dell’Akragas, a titolo di responsabilità oggettiva, è stata deferita. Il club biancazzurro rischia una penalizzazione da uno a tre punti ma i legali della società si sono attivati per dimostrare la totale estraneità ai fatti, dichiarandosi parte lesa.














