Ecco cosa dice il regolamento in merito alle strutture da utilizzare per la stagione 2014-15, per avere diritto al ripescaggio. Ne pubblichiamo uno stralcio interessante, per maggiore chiarezza.

Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2014/2015 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.
B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, anche per gli impianti in deroga, vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II, nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub B), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società.
L’istanza di deroga dovrà essere corredata da: a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto; b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2014/2015 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto; d) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub B).
La Commissione Criteri Infrastrutturali deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico.
D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2014/2015 sia nel corso della stagione sportiva 2014/2015, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub B). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Italiana Calcio Professionistico. 16
Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il temine dell’1 ottobre 2014, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub C), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentate relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.
L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.
In caso di concessione della Licenza Nazionale, l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub B), dovrà essere sanato entro il termine del 31 gennaio 2015.
La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 16 febbraio 2015, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”. L’inosservanza del termine del 31 gennaio 2015, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri “B” di cui all’allegato sub B), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000














