Il Giudice Sportivo si è pronunciato favorevolmente in merito al ricorso presentato dall’Alcamo relativo alla gara dello scorso 29 marzo contro il Casteltermini.
Preso atto delle risultanze istruttorie della Procura Federale — che hanno confermato l’irregolare identificazione di un calciatore avversario in violazione dell’Art. 10 del C.G.S. — il Giudice Sportivo ha disposto nei confronti della società Casteltermini:
Sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
Penalizzazione di tre punti in classifica;
Ammenda di € 1.000,00;
Inibizione del dirigente responsabile fino al 31.03.2027.