Respinto il reclamo del Salemi, confermata la vittoria a tavolino per il Don Carlo Misilmeri.
Di seguito il Comunicato Ufficiale della Lega.

“Con reclamo ritualmente proposto la Società Salemi 1930 chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, in quanto viziata da un “errore tecnico” commesso dall’arbitro; sostiene la reclamante che questi avrebbe, senza giustificato motivo, sospeso inspiegabilmente la gara stante che il proprio dirigente Romano Luciano avrebbe solo lievemente strattonato un A.A. che, inciampando, sarebbe caduto a terra senza riportare alcun danno fisico; a parere della reclamante l’arbitro avrebbe eventualmente dovuto proseguire la gara avvalendosi degli assistenti di parte;
La Società Salemi 1930 fa poi riferimento ad un video in grado di dimostrare quanto realmente avvenuto in campo;
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’art. 35, punto 1.2,del C.G.S., i filmati possono essere utilizzati, quale mezzo di prova, solo al fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati effettivamente colpevoli di infrazioni addebitate dall’arbitro ad altri tesserati e non certamente per la verifica di fattispecie alle quali fare riferimento per invocare un presunto irregolare svolgimento della gara;
Esaminati gli atti ufficiali, ricordato che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono esclusivamente sulla base di essi, ciò ai sensi dell’art. 29, punto 2, del C.G.S., e che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva che:
Al 26′ del s.t., dopo l’espulsione del calciatore Gandolfo Giuseppe su segnalazione di un A.A., il dirigente addetto agli ufficiali di gara, sig. Romano Luciano, dopo avere assunto contegno irriguardoso nei confronti degli stessi, dopo l’allontanamento assumeva contegno minaccioso nei confronti del suddetto A.A. per poi colpirlo con un violento pugno allo stomaco che provocava forte dolore addominale, senso di svenimento e perdita di equilibrio tale da pregiudicare le condizioni psico-fisiche necessarie per l’assolvimento della funzione, rendendosi anzi necessario il successivo ricorso a cure mediche presso un Presidio Ospedaliero dove veniva refertato con una prognosi di 6 giorni s.c.;
Rientrando verso gli spogliatoi peraltro i calciatori della Società Salemi 1930 invitavano, minacciando e urlando a voce alta, a riprendere la gara mentre una persona non identificata con fare minaccioso ed aggressivo veniva incontro alla terna mimando il gesto di colpire con una pala in ferro che brandiva con le mani, comunque bloccato da alcuni calciatori della stessa Società Salemi 1930; tali circostanze inducevano l’arbitro, valutata la situazione determinatasi, a non sostituire gli AA.AA. ufficiali con quelli di parte, come previsto dall’art. 67 delle NOIF e dalla Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio, Decisioni Ufficiali FIGC, punto 7), decidendo di sospendere definitivamente la gara non ravvisando più le idonee condizioni atte alla sua prosecuzione e considerando anche che durante la gara non era presente la Forza Pubblica e che i due elementi sostitutivi, a ciò designati dalla Società Salemi 1930, non sono mai intervenuti nel corso degli accadimenti sopra riportati;
Condivisa per quanto sopra la opportunità della decisione dell’arbitro in ordine alla sospensione definitiva della gara;
Dato atto che i tutti provvedimenti disciplinari adottati sono stati pubblicati sul C.U. n. 327 del 26/02/2019; Sancita la responsabilità della Società Salemi 1930 in relazione ai comportamenti riportati in narrativa;
Visto l’art. 17, comma 1, del C.G.S.;

Si delibera:
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società Salemi 1930, addebitando alla stessa la tassa reclamo non versata;
Di infliggere alla Società Società Salemi 1930 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3″.