Gara del 22/ 4/2018 VIRTUS BIVONA – VIGATA CALCIO
Dalla lettura del referto arbitrale, si rileva che nell’intervallo tra il primo ed i l secondo tempo del la g ara amargine un dirigente della società ospitante segnalava al direttore di gara come “il numero 4 della societàVigata Calcio RICCI DANIELE non fosse realmente la persona scritta in distinta” e comunicava che la suasocietà a fine gara avrebbe preannunciato ricorso avverso il risultato della stessa.
Alla luce di tale anticipazione, l’arbitro, prima di dare inizio al secondo tempo, si faceva fotografare insieme alsuddetto numero 4 della società Vigata Calcio. Senonché a partire dal 14′ minuto del secondo tempo quest’ultima società esauriva tutte le sostituzioni e successivamente ben cinque calciatori ad essa appartenenti abbandonavano il campo lamentando degli infortuni, costringendo in tal modo l’arbitro a sospendere la gara al 24′ del secondo tempo per la mancanza del numero minimo di calciatori in campo.
Successivamente negli spogliatoi l’allenatore della società Virtus Bivona comunicava all’arbitro che,contrariamente a quanto detto nell’intervallo, non veniva preannunciato alcun reclamo.
A seguito di tali accadimenti, si è proceduto a confrontare la fotografia ritraente l’arbitro della gara a margine insieme al calciatore numero 4 con la foto del documento di identità del calciatore RICCI DANIELE,appositamente richiesto alla società Vigata Calcio, ed a quella della tessera federale già in possesso dell’Ufficio Tesseramento, e si è constatato chiaramente come in realtà si trattasse di persone diverse.
In sostanza con il numero 4 non ha preso parte alla gara RICCI DANIELE, come indicato in distinta,ma altra persona che pertanto non aveva alcun titolo per partecipare.
Peraltro tale distinta è stata sottoscritta da persona non tesserata.
Per questi motivi, visti gli art. 1 bis comma 1, 17 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva, SI DELIBERA di infliggere alla società VIGATA CALCIO la sanzione della perdita della gara per 0-3, l’ammenda di euro120,00.