Gara del 1/ 4/2017 OLIMPICA – ATLETICO ARAGONA
1-1; Reclamo Atletico Aragona
Con reclamo ritualmente proposto la Società Atletico Aragona chiede l’irrogazione alla Società Olimpica della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per 0-3;
La reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Treville Giuseppe (05.02.1987), schierato dalla Società consorella sebbene non ne avesse titolo in quanto non tesserato;
Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, si osserva che il suddetto calciatore non risulta in posizione regolare in quanto non tesserato per la Società Olimpica alla data di disputa della gara;
Il Treville non aveva quindi titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui si tratta;
Per quanto sopra;
Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Atletico Aragona, non addebitando alla stessa la relativa tassa;
Di infliggere alla Società Olimpica la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di infliggere al dirigente accompagnatore della Società Olimpica, sig. Guarneri Andrea, la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10/05/2017.














