Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 3 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C.
Il TFN ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera, 6 punti di penalizzazione al Siracusa e all’Akragas.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento
disciplinare n.1121 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.V i.So.C. in ordine al m ancato v ersamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società SS Akragas Cittàdei Templi Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesseratiper le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C) paragrafo V)”.
In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi e Società SS Akragas Città Dei Templi Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla ProcuraFederale, effettivamente risulta che la Società SS Akragas città dei Templi Srl non ha versato,entro il termine del 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018,e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenutopagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).
Di conseguenza, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito alla fattispecie in esamee di tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.
È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Silvio Alessi è
pienamente responsabile della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, e di conseguenza alla SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, risulta ascrivibile una responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, con la violazione prevista dall’art. 4, comma 1, del CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone a carico dei deferiti, l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Silvio Alessi l’inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 15(quindici); per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 6 (sei) in 11Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento,00).
L’Akragas, già retrocesso da diverse settimane, passa da 6 a 0.
LA NUOVA CLASSIFICA
Lecce 74
Trapani 68
Catania 67
Juve Stabia 54
Cosenza 51
Monopoli e Rende 50
Casertana 47
Sicula Leonzio 46
Virtus Francavilla 45
Bisceglie 42
Catanzaro 41
Reggina 40
Siracusa 38
Fidelis Andria 37
Matera 36
Paganese 32
Racing Fondi 30
Akragas 0