Esaminato il ricorso ritualmente proposto dalla società SSD Kamarat 1972 S.S.D. a r.l. avverso la regolarità della gara di Coppa Italia Eccellenza, Kamarat 1972 – Sancataldese Calcio, disputata in data 6 settembre 2026 e conclusasi sul campo con il risultato di 0-2 in cui viene segnalata la posizione irregolare del calciatore Fabio Calabrese che non avrebbe scontato una gara di squalifica comminata nella stagione 2025/26, dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale con CU n° 13 del 23 ottobre 2025 in relazione ad una gara di Coppa Italia di Serie D;
Si delibera:
-di accogliere il reclamo proposto dalla società SSD Kamarat 1972 S.S.D. a r.l.;
-di dichiarare irregolare la posizione del calciatore Fabio Calabrese nella gara Kamarat 1972 – Sancataldese Calcio del 06/09/2026 e per l’effetto comminare un ulteriore giornata di squalifica;
-di infliggere al dirigente accompagnatore, della Sancataldese Calcio, Sig. Bellomo Fabio, la sanzione dell’inibizione fino 25.09.2026
-di infliggere alla società A.S.D. Sancataldese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva nonchè l’esclusione dalla competizione;














